Legge 26.05.2000, n. 147
1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi né autorizzativi.
2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.
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