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Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (G.U. 11.04.2000, n. 85)

Art. 10 -

1. L'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:

"Art. 109 ( Nomina al grado di ministro plenipotenziario ). - Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;

b) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera c) dell'articolo 102 del presente decreto;

c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: capo ufficio presso l'amministrazione centrale o altre amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101 del presente decreto. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro.

Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; la valutazione fina

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