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Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (G.U. 11.04.2000, n. 85)

Art. 11 -

1. L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 110 ( Avvicendamenti ). - I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni. Nel caso di sedi disagiate o particolarmente disagiate il periodo massimo è ridotto a tre anni.

I funzionari diplomatici in servizio in sede disagiata o particolarmente disagiata possono chiedere di permanere nella sede per un ulteriore periodo di un anno fino a quattro anni complessivi, purché la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui scade il termine massimo previsto dal primo comma del presente articolo.

L'amministrazione dispone che i trasferimenti abbiano luogo, salvo particolari esigenze di servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno.

I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede. Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due anni.

Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo, si considera servizio all'estero anche quello prestato presso le organizzazioni internazionali in posizione di fuori ruolo.

Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro può disporre deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari diplomatici, il consiglio di amministrazione".

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