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Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (G.U. 11.04.2000, n. 85)

Art. 12 -

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito, dopo l'articolo 110, il seguente articolo:

"Art. 110- bis ( Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero ). - Con comunicazione diretta a tutti gli uffici a Roma ed all'estero, l'amministrazione dà notizia, durante il mese di gennaio di ogni anno, dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno. I posti vengono assegnati ai funzionari che presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri:

a) specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla qualità del servizio precedentemente prestato;

b) esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento ai gradi superiori;

c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;

d) anzianità di servizio;

e) anzianità di permanenza presso l'amministrazione centrale.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi la necessità di coprire con urgenza ulteriori posti all'estero, oltre quelli di cui al primo comma del presente articolo, l'amministrazione ne pubblicizza la lista e li assegna in base ai medesimi criteri indicati nel predetto comma.

Il Ministro degli affari esteri, nel propone al Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che a suo giudizio possiedono le qualità più idonee per svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato.

Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il M

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