IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (G.U. 11.04.2000, n. 85)

Art. 15 -

1. L'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 274 ( Collocamento fuori ruolo ). - Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le città metropolitane, come definite dall'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del comma precedente non possono superare il numero di venti, non comprendendosi in tale numero i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni".

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.