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Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (G.U. 11.04.2000, n. 85)

Art. 17 - Norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione

1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 99- bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, continua ad applicarsi il regolamento concernente il concorso di ammissione alla carriera diplomatica contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e successive modificazioni.

2. Alla spesa relativa all'incremento dell'organico della carriera diplomatica, disposto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

3. Le posizioni soprannumerarie che alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora sussistono nei gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e di consigliere d'ambasciata a norma della legge 4 agosto 1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto.

4. Nel corso dell'anno in cui entra in vigore il presente decreto le nomine ai gradi di ambasciatore e di Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a), e quarto comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto.

5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articol

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