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Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (G.U. 11.04.2000, n. 85)

Art. 18 - Abrogazioni e disapplicazioni

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

articolo 17 ( Organizzazione delle direzioni generali e dei servizi );

articolo 18, secondo comma;

articolo 96 ( Requisiti di promovibilità, periodicità delle promozioni );

articolo 97 ( Promozioni );

articolo 98 ( Commissioni di avanzamento );

articolo 99, secondo comma;

articolo 104 ( Periodo di servizio presso altre amministrazioni );

articolo 149 ( Dotazioni organiche ).

2. Sono inoltre abrogati:

a) l'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

b) il comma 2 dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che prevede i collocamenti a disposizione presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo;

c) la legge 4 agosto 1989, n. 285;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 330, recante norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n. 781, recante il regolamento che individua le sedi in cui i funzionari diplomatici possono svolgere funzioni proprie del grado superiore, a norma dell'articolo 101, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377, recante il regolamento sulle procedure di avanzamento nella carriera diplomatica.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ( Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali ) non si applicano per quanto riguarda l'accesso alla carriera diplomatic

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