Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85
1. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 101 ( Funzioni, gradi, dotazione organica ). La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, è retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà del ruolo, come risulta dal presente decreto.
I gradi della carriera diplomatica sono:
ambasciatore;
ministro plenipotenziario;
consigliere di ambasciata;
consigliere di legazione;
segretario di legazione.
In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:
a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione del Ministero, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto.
Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore può continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio.
In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente articolo, i funzionari diplomatici, purché compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli aff
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