IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (G.U. 11.04.2000, n. 85)

Art. 5 -

1. L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 105 ( Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicità ). - Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo.

Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di quattro mesi dalle date stesse:

a) nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario: 1° gennaio;

b) promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere di legazione: 1° luglio.

Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel terzo comma del presente articolo, e decorrono dal giorno successivo alle date suddette".

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.