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Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (G.U. 11.04.2000, n. 85)

Art. 6 -

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 105 è inserito il seguente articolo:

"Art. 105- bis ( Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica ). - Ai fini dell'avanzamento nella carriera diplomatica sono istituite con decreto del Ministro degli affari esteri le seguenti commissioni:

a) commissione per le promozioni al grado di consigliere di legazione. Essa è composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso la direzione generale per il personale;

b) commissione per le promozioni al grado di consigliere di ambasciata. Essa è composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la direzione generale per il personale;

c) commissione consultiva per le nomine al grado di ministro plenipotenziario. Essa è composta dal segretario generale, che la presiede, dal direttore generale per il personale e da cinque membri scelti fra gli ambasciatori ed i ministri plenipotenziari. Dei membri della commissione consultiva due, oltre al direttore generale del personale, devono esercitare funzioni di direttore generale presso l'amministrazione centrale e tre, aventi il grado di ambasciatore, devono esercitare funzioni di capo di rappresentanza diplomatica all'estero.

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