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Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (G.U. 11.04.2000, n. 85)

Art. 7 -

1. L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:

"Art. 106 ( Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione ). - Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonché una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore.

La redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio è prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attività da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio è integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato; per il personale in servizio all'estero

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