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Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (G.U. 11.04.2000, n. 85)

Art. 9 -

1. L'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 108 ( Promozione al grado di consigliere di ambasciata ). - Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;

b) abbiano prestato servizio all'estero per almeno un anno in un diverso settore di attività oppure in una diversa area geografica, rispetto al servizio già svolto in qualità di segretari di legazione.

Con decreto del Ministro degli affari esteri si provvede all'identificazione delle aree geografiche e dei settori di attività ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b) del presente articolo.

La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105- bis , primo comma, lettera b) del presente decreto, ed è espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, della qualità del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilità di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio è stato svolto, della cultura, nonché della personalità del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore".

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