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D.M. Pubblica istruzione 27.03.2000, n. 123

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (G.U. 17.05.2000, n. 113)

Titolo I - Personale docente scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e personale educativo 1

Art. 1 - Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti.

1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e del personale educativo sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. È confermata l'eventuale presenza in due province e/o in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

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Circa l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente DM n. 123/2000 si veda l'art. 1 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255.

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