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D.M. Pubblica istruzione 27.03.2000, n. 123

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (G.U. 17.05.2000, n. 113)

Titolo I - Personale docente scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e personale educativo 4

Art. 4 - Integrazioni successive

1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto. L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1° aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.

2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.

3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posse

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