D.M. Pubblica istruzione 27.03.2000, n. 123
Titolo II - Docenti di strumento musicale nella scuola media
1. Gli aspiranti aventi titolo all'inclusione in graduatoria sono graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli (all. B) utilizzata per la medesimo Decreto. Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato Decreto compilazione degli elenchi di cui al Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996 e allegata al Ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.
2. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da apposite commissioni presiedute dal Provveditore agli Studi o da un suo delegato e composte da: un docente dello specifico strumento del Conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore; due presidi di scuole medie nelle quali funzionino corsi ad indirizzo musicale; un insegnante di corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare; un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica gradu
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