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D.M. Pubblica istruzione 27.03.2000, n. 123

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (G.U. 17.05.2000, n. 113)

Titolo III - Responsabili amministrativi

Art. 11 - Prima integrazione delle graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, il personale di cui al presente comma, incluso nelle graduatorie di due province, deve indicare in quale delle due province in cui è collocato intende concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. In tale fase, il personale di cui al comma 1 può chiedere il trasferimento ad altra provincia ed è parimenti inserito nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con Decreto Ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997 (Allegato C).

4. La prima integrazione della graduatoria base

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