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D.M. Pubblica istruzione 27.03.2000, n. 123

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (G.U. 17.05.2000, n. 113)

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con Decreto del Ministro della pubblica istruzione improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.

2. Il personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.

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