Legge 08.03.2000, n. 53
Capo IV - Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della paternità
[ARTICOLO ABROGATO]
1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Vedi ora art. 9 d.lgs. 26.03.2001, n. 151 .
Articolo abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
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