Legge 08.03.2000, n. 53
Capo IV - Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della paternità
1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo. 27
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro. 28
Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. L'abrogazione non è più prevista nel testo del suddetto articolo 86 come modificato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.
Vedi ora art. 54 d.lgs. 26.03.2001, n. 151 .
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