Legge 08.03.2000, n. 53
Capo V - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Il testo originario del comma era il seguente: "Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente."
Il testo attuale è quello risultante dalla modifica apportata dall'art. 24, comma 3, della L. 4 novembre 2010, n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010.
In materia si vedano anche l' art. 33 d.lgs. 26.03.2001, n. 151 ; e l' art. 42 d.lgs. 26.03.2001, n. 151 .
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