Circolare MPI 02.11.2000, n. 247
Applicazione art.4, comma 5, della L. 23 dicembre 1992, n. 498.
L'art. 4, co. 5, della L. 23.12.1992, n. 498 dispone che l'art. 1 della L. 24.5.1970, n. 336 va interpretato nel senso che non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. La norma stessa statuisce altresì che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
Il beneficio in parola consiste nel riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, a favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, nonché degli ex deportati ed ex perseguitati, sia politici che razziali (L. 8 luglio 1971, n. 541), di un'anzianità pari a due anni o, se più favorevole, del computo delle campagne di guerra, nella misura di un anno intero per ciascuna di esse riconosciuta tale dall'autorità militare (art. 2 L.9.10.1971, n. 824), e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento. Detto riconoscimento può essere richiesto dagli interessati una sola volta nella carriera e ha effetto giuridicamente dalla decorrenza economica della nomina in prova.
Per la concreta applicazione del succitato art. 4, comma 5 sono già state date le necessarie istruzioni con la circolare ministeriale n. 432 - prot. n. 17644/BL - del 14 luglio 1997.
Essendo pervenuti dei quesiti relativamente al riassorbimento del beneficio di cui all'art. 1 della L. 336/1970, per le situazioni che si sono determinate dal 13 gennaio 1993, data di entrata in vigore della L. 448/1992, al 31 dic
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