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Circolare P.C.M. - D.F.P. 16.11.2000, n. 14

Circolare esplicativa sulle disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità nonché sull'assistenza a portatori di handicap. Legge 8.3.2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città". (G.U. 21.11.2000, n. 272)

Con la legge 8 marzo 2000 n. 53 recante "disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione per il coordinamento dei tempi delle città", sono stati modificati ed aggiornati alcuni degli istituti relativi al sostegno della maternità e della paternità e per l'assistenza a portatori di handicap.

Le disposizioni legislative si pongono come obiettivi prioritari la promozione di un maggiore equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione delle agevolazioni ai genitori dei soggetti portatori di handicap. In considerazione della delicatezza della materia trattata e delle possibili difficoltà applicative della normativa in questione, nonché delle problematiche di cui lo scrivente Dipartimento è stato investito, si è avvertita l'esigenza di predisporre un documento che abbia funzione esplicativa del vigente quadro normativo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni della normativa in esame debbono applicarsi tenendo conto di quanto affermato dall'art. 17, comma 3, del medesimo testo di legge, e dai principi generali del D.Lgs. 29/93 sul rapporto sussistente fra legge e contratto, i quali salvaguardano le condizioni di maggior favore già disciplinate dai contratti collettivi nazionali di comparto e rinviano a quelle che saranno successivamente adottate in sede di contrattazione collettiva.

Per le fattispecie non contemplate dalla presente circolare e non incompatibili con la disciplina del pubblico impiego, si rinvia a quanto espresso, con riferimento al settore privato, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con proprie circolari n. 109 del 6.6.00 (congedi parentali), n. 133 del 17.7.00 (portatori di handicap), n. 152 del 4.9.00 (opzione flessibilità dell'astensione obbligatoria) nonché dal Ministero del Lavoro con circolare n.43 del 7.7.00 (opzione flessibilità dell'astensione o

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