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Deliberazione AIPA 23.11.2000, n. 51

Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. 10.11.1997, n. 513. (G.U. 14.12.2000, n. 291)

Art. 10 - Sicurezza dei documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni predispongono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, un piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione ed alla conservazione dei documenti informatici.

2. Il piano fa parte del manuale di gestione di cui alle regole tecniche emanate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428.

3. Il piano considera almeno i seguenti aspetti: analisi dei rischi, politiche di sicurezza, interventi operativi.

4. Il piano è sottoposto a verifica ed aggiornato con cadenza almeno biennale.

5. Le pubbliche amministrazioni adottano le misure minime di sicurezza dei dati personali ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

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