IperTesto Unico IperTesto Unico

Deliberazione AIPA 23.11.2000, n. 51

Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. 10.11.1997, n. 513. (G.U. 14.12.2000, n. 291)

Art. 3 - Requisiti dei documenti informatici

1. La formazione e la conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere effettuate secondo i seguenti requisiti:

a) identificabilità del soggetto che ha formato il documento informatico e dell'amministrazione di riferimento;

b) sottoscrizione, quando prescritta, dei documenti informatici tramite la firma digitale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

c) idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il protocollo informatico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

d) accessibilità ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;

e) leggibilità dei documenti;

f) interscambiabilità dei documenti.

2. I documenti informatici, muniti dei requisiti sopra detti, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

3. Nella formazione e conservazione dei documenti informatici le pubbliche amministrazioni applicano le norme in materia di semplificazione e razionalizzazione delle attività amministrative e dei procedimenti.

4. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti informatici sono definite dalla dirigenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e con riferimento all'ordinamento delle rispettive amministrazioni.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.