Deliberazione AIPA 23.11.2000, n. 51
1. La formazione e la conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere effettuate secondo i seguenti requisiti:
a) identificabilità del soggetto che ha formato il documento informatico e dell'amministrazione di riferimento;
b) sottoscrizione, quando prescritta, dei documenti informatici tramite la firma digitale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
c) idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il protocollo informatico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;
d) accessibilità ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;
e) leggibilità dei documenti;
f) interscambiabilità dei documenti.
2. I documenti informatici, muniti dei requisiti sopra detti, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
3. Nella formazione e conservazione dei documenti informatici le pubbliche amministrazioni applicano le norme in materia di semplificazione e razionalizzazione delle attività amministrative e dei procedimenti.
4. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti informatici sono definite dalla dirigenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e con riferimento all'ordinamento delle rispettive amministrazioni.
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