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Deliberazione AIPA 23.11.2000, n. 51

Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. 10.11.1997, n. 513. (G.U. 14.12.2000, n. 291)

Art. 4 - Formato dei documenti informatici

1. I formati adottati devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) consentire, nei diversi ambiti di applicazione e per le diverse tipologie di trattazione, l'archiviazione, la leggibilità, l'interoperabilità e l'interscambio dei documenti;

b) la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione;

c) la possibilità di effettuare operazioni di ricerca tramite indici di classificazione o di archiviazione, nonché sui contenuti dei documenti;

d) l'immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura.

A tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto;

e) la possibilità di integrare il documento informatico con immagini, suoni e video, purché incorporati in modo irreversibile e nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) e d).

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