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Deliberazione AIPA 23.11.2000, n. 51

Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. 10.11.1997, n. 513. (G.U. 14.12.2000, n. 291)

Art. 5 - Sottoscrizione di documenti informatici

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di certificazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, solo per i propri organi ed uffici. In questo caso hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco pubblico dei certificatori presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e devono attenersi alle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

b) possono emettere certificati di firma digitale solo per i propri organi ed uffici ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, utilizzando i servizi offerti dal centro tecnico o dai certificatori iscritti nell'elenco pubblico presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici. In questo caso non vi e' l'obbligo dell'iscrizione nel citato elenco pubblico.

2. Per la sottoscrizione di documenti informatici di rilevanza interna, le pubbliche amministrazioni possono emettere certificati di firma digitale secondo regole tecniche diverse da quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

3. Per la formazione e la gestione di documenti informatici per i quali non è prevista la sottoscrizione, le pubbliche amministrazioni possono utilizzare sistemi elettronici di identificazione ed autenticazione nell'ambito della propria autonomia organizzativa e dei processi di razionalizzazione.

4. Per la formazione e la sottoscrizione dei documenti informatici, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 10 novembre 1997 e dalle regole tecnich

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