D.P.C.M. 28.11.2000, n. 454
1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione, salvo disguidi non imputabili all'amministrazione.
2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi; la loro scadenza non esonera comunque il Servizio dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
3. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Servizio abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
5. Nei casi in cui la legge o regolamento ricolleghino effetti provvedimentali all'inerzia dell'amministrazione, la durata dei relativi procedimenti è pari a quella stabilita per la formazione del silenzio-assenso o del silenzio-rifiuto. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
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