IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 28.11.2000, n. 454

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo. (G.U. 13.04.2001, n. 87)

Art. 8 - Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando, fuori dei casi di parere obbligatorio, si ritiene per questioni di particolare importanza e complessità di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione dell'Amministrazione agli interessati, indicandone adeguatamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.