D.P.C.M. 28.11.2000, n. 454
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del tipo di procedimento come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa può designare responsabile di un singolo procedimento altro funzionario assegnato all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro funzionario.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente Regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.
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