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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo I - Degli uffici dello stato civile

Art. 3 - Uffici separati

1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.

2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto.

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