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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo X - Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 85 - Presentazione della richiesta 33

1. La richiesta è presentata al prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.

2. Il prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell'interno con il parere e con tutti i documenti necessari.

33

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, DPR 13.03.2012, n. 54.

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