D.P.R. 03.11.2000, n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)
Titolo X - Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
2. L'opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell'interno.
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Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, DPR 13.03.2012, n. 54.
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