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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo X - Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome

Art. 92 - Decreto di concessione del prefetto 40

1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.

2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

40

Articolo così modificato dall'art. 5, comma 1, DPR 13.03.2012, n. 54.

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