D.P.R. 03.11.2000, n. 396
Titolo XI - Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni
1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.
2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.
3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.