D.P.R. 03.11.2000, n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)
Titolo XI - Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni
1. Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano, altresì, per gli atti di competenza dell'autorità diplomatica o consolare. È competente in tal caso il tribunale nel cui circondario è registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto da rettificarsi.
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