D.P.R. 03.11.2000, n. 396
Titolo XI - Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni
1. Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia incorsa l'autorità diplomatica o consolare, provvede l'autorità medesima secondo le modalità di cui all'articolo 98.
2. Il ricorso in opposizione avverso la correzione operata dall'autorità diplomatica o consolare si propone al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.