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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo XIV - Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati

Art. 107 - Estratti per copia integrale

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.

2. L'estratto per copia integrale deve contenere:

a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;

b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;

c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

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