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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo XIV - Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati

Art. 108 - Contenuto

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:

a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;

b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;

c) il bollo dell'ufficio.

2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.

3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.

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