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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo XV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 110 - Abrogazioni e modifiche

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.

3. Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 93, il secondo e il terzo comma dell'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 97, l'ultimo comma dell'articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103, il primo comma dell'articolo 104, il secondo comma dell'articolo 115, l'articolo 454, del codice civile.

4. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono soppresse le parole "di cui all'articolo 454 del codice civile" e "anche".

5. Sono abrogati: il secondo periodo dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

6. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, le parole "all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238," sono sostituite dalle seguenti: "all'ufficiale dello stato civile competente";

b) il comma 6 è abrogato;

c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Le attestazioni per i minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse d

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