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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo III - Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile

Art. 14 - Trasmissione di atti

1. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana che devono essere trascritti o annotati negli archivi di cui all'articolo 10 sono trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente.

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