D.P.R. 03.11.2000, n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)
Titolo IV - Degli atti dello stato civile formati all'estero
1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.
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