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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo VI - Delle registrazioni relative alla cittadinanza

Art. 23 - Iscrizioni

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile le dichiarazioni relative alla cittadinanza previste dalla legge.

2. Nelle dichiarazioni previste dal comma 1 il dichiarante deve indicare gli elementi di fatto e, ove previsto dalle disposizioni vigenti, deve produrre gli atti in base ai quali ritiene di poterle rendere.

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