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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo VI - Delle registrazioni relative alla cittadinanza

Art. 24 - Atti trascrivibili

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si trascrivono:

a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongono la perdita;

b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e dell'autorità diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorità diplomatica o consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana;

c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

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