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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo VII - Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali

Art. 28 - Iscrizioni e trascrizioni

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:

a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile;

b) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;

c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

e) i processi verbali di cui all'articolo 38. 2

2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;

b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;

c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;

d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;

e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;

f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;

g) i provvedimenti in materia di adozione.

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