D.P.R. 03.11.2000, n. 396
Titolo VII - Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali
1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.
Articolo così modificato dall'art. 5, comma 2, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
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