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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo VII - Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali

Art. 43 - Annotazioni

1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, è annotata nell'atto di nascita. 12

2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata dichiarata la nascita.

12

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g), D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26.

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