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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo VII - Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali

Art. 49 - Annotazioni

1. Negli atti di nascita si annotano:

a) i provvedimenti di adozione e di revoca;

b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;

c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;

d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;

e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;

f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;

g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio; 18

g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; 19

h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;

i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdi

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