D.P.R. 03.11.2000, n. 396
Titolo VIII - Della celebrazione del matrimonio
Capo II - Della pubblicazione
1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa è stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.
2. Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli archivi di cui all'articolo 10 con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1.
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