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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo VIII - Della celebrazione del matrimonio

Capo IV - Della registrazione relativa agli atti di matrimonio

Art. 63 - Iscrizioni e trascrizioni

1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:

a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui;

b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 110 del codice civile;

c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile;

d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile;

e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;

f) gli atti dei matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite;

g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile.

2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:

a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto;

b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi;

c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;

d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;

e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;

f) le

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