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D.P.R. 03.11.2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15.05.1997, n. 127. (G.U. 03.12.2000, n. 303 - S.O.)

Titolo VIII - Della celebrazione del matrimonio

Capo IV - Della registrazione relativa agli atti di matrimonio

Art. 67 - Matrimonio celebrato da altro ufficiale

1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 109 del codice civile, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio, deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.

2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1.

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